Open·Parlamento
HomeNormeDecreto-legge 115/2022Art. 25
Decreto-legge 115/2022

Art. 25 — Bonus psicologi

ELI /it/decreto-legge/2022/08/09/115/art/25parte di Decreto-legge 115/2022
Art. 25. Bonus psicologi 1. All'articolo 1-quater, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2022». 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che e' corrispondentemente incrementato. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni nell'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 115/2022 · fonte Normattiva ↗

← Art. 24 Art. 26 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.