Decreto-legge 36/2022
Art. 1 — Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale
Art. 1. Definizione dei profili professionali specifici nell'ambito della pianificazione di fabbisogni di personale 1. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «la semplificazione e» sono soppresse e le parole «di nuove figure e competenze professionali» sono sostituite dalle seguenti: «e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacita' del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione». 2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, le linee di indirizzo sono emanate entro il 30 giugno 2022.
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