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Decreto-legge 17/2022

Art. 8 — Sostegno alle esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia

ELI /it/decreto-legge/2022/03/01/17/art/8parte di Decreto-legge 17/2022
Art. 8. Sostegno alle esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia 1. Al decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo il comma 14-sexies, e' inserito il seguente: «14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.»; b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole «A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono inserite le seguenti: «. Fino al 30 giugno 2022 la predetta commissione non e' dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidita' delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia».

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