Decreto-legge 17/2022
Art. 27 — Contributi straordinari agli enti locali
Art. 27. Contributi straordinari agli enti locali 1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022. 2. Per garantire la continuita' dei servizi erogati e' riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici. 3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidita' ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari della anticipazione di cui all'articolo 243-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, e' destinato un contributo complessivo per l'anno 2022 di 22,6 milioni di euro. 4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 322,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
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- D.L. 50/05 — Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' dellautoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 3) la modifica dell'art. 27, comma 2.
- D.L. 115/08 — Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e induautoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1) la modifica dell'art. 27, comma 2.
- D.L. 144/09 — Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttiviautoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 27, comma 2.
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