Decreto-legge 77/2021
Art. 34 — Cessazione della qualifica di rifiuto
Art. 34. (Cessazione della qualifica di rifiuto) 1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "medesimi procedimenti autorizzatori" sono inserite le seguenti: "previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente"; b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.
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