Decreto-legge 77/2021
Art. 18 — Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC
Art. 18. (Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC) 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7-bis 1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilita', indifferibili e urgenti."; 2) il comma 2-ter e' abrogato; b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, e' inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto.
Modificato / richiamato da
Inserisce · 1
- D.L. 13/02 — Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienzautoritativoha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera c)) l'introduzione dell'art. 18-ter.
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