Decreto-legge 41/2021
Art. 21 — Covid Hotel
Art. 21. Covid Hotel 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono prorogate per quattro mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. 2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro. A tal fine e' conseguentemente incrementato, per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 51,6 milioni di euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva della somma di 51,6 milioni di euro e' riportata nella seguente tabella. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. Regioni Quota d'accesso ANNO 2020 Riparto risorse sulla base della quota di accesso PIEMONTE 7,36% 3.800.226 VALLE D'AOSTA 0,21% 108.383 LOMBARDIA 16,64% 8.588.421 BOLZANO 0,86% 442.834 TRENTO 0,89% 459.360 VENETO 8,14% 4.201.177 FRIULI VENEZIA GIULIA 2,06% 1.065.248 LIGURIA 2,68% 1.383.277 EMILIA ROMAGNA 7,46% 3.848.289 TOSCANA 6,30% 3.250.291 UMBRIA 1,49% 768.854 MARCHE 2,56% 1.322.687 LAZIO 9,68% 4.994.037 ABRUZZO 2,19% 1.129.938 MOLISE 0,51% 264.809 CAMPANIA 9,30% 4.799.738 PUGLIA 6,62% 3.416.825 BASILICATA 0,93% 482.138 CALABRIA 3,19% 1.646.304 SICILIA 8,16% 4.211.293 SARDEGNA 2,74% 1.415.871 TOTALE 100,00% 51.600.000
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