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Decreto-legge 22/2021

Art. 8 — Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e istituzione del Comitato interministe…

ELI /it/decreto-legge/2021/03/01/22/art/8parte di Decreto-legge 22/2021
Art. 8. Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale 1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonche' della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell'accesso ai servizi in rete, della connettivita', delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici.». 2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il compito di assicurare, nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria. Sono in ogni caso ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato, le attivita' di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative: a) alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse; b) al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari; c) allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della blockchain. 3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, ed e' composto dai Ministri per la pubblica amministrazione, ove nominato, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della salute. Ad esso partecipano altresi' gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. 4. Alle riunioni del CITD, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). 5. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalita' di funzionamento e ne cura, anche per il tramite della Segreteria tecnico amministrativa di cui al comma 7, le attivita' propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle delibere. Il CITD garantisce adeguata pubblicita' ai propri lavori. 6. Ferme restando le ordinarie competenze delle pubbliche amministrazioni sulle attivita' di attuazione dei singoli progetti, il CITD svolge compiti di: a) esame delle linee strategiche, delle attivita' e dei progetti di innovazione tecnologica e transizione digitale di ciascuna amministrazione, anche per valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche; b) esame delle modalita' esecutive piu' idonee a realizzare i progetti da avviare o gia' avviati; c) monitoraggio delle azioni e dei progetti in corso volto a verificare lo stato dell'attuazione delle attivita', individuare eventuali disfunzioni o criticita' e, infine, elaborare possibili soluzioni e iniziative. 7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e' costituita la Segreteria tecnico amministrativa del CITD con funzioni di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei lavori e per il compimento delle attivita' di attuazione delle deliberazioni del Comitato. La Segreteria tecnico-amministrativa e' composta da personale del contingente di cui al comma 9. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della segreteria tecnico amministrativa rappresentanti delle pubbliche amministrazioni partecipanti al Comitato, ai quali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 8. Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite dalla legge, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e la transizione digitale. 9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale opera un contingente composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, e tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale delle forze di polizia. A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.200.000 per l'anno 2021 e di euro 3.200.000 a decorrere dall'anno 2022. 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, sono individuati il contingente di cui al comma 9, la sua composizione ed i relativi compensi, nel limite massimo individuale annuo di 90.000 euro al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione. 11. Il contingente di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' incrementato di 15 unita' nel limite massimo di spesa di euro 600.000 annui a decorrere dal 2021.

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