Decreto-legge 34/2020
Art. 168 — Ambito di applicazione
Art. 168. Ambito di applicazione 1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attivita' totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte, a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il "Testo unico bancario") dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 34/2020 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.