Open·Parlamento
HomeNormeDecreto-legge 34/2020Art. 150
Decreto-legge 34/2020

Art. 150 — Modalita' di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute al…

ELI /it/decreto-legge/2020/05/19/34/art/150parte di Decreto-legge 34/2020
Art. 150. Modalita' di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto 1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.". 2. Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti gia' definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 34/2020 · fonte Normattiva ↗

← Art. 149 Art. 151 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.