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Decreto-legge 23/2020

Art. 8 — Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle societa'

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Art. 8. (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle societa') 1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle societa' dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.

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