Decreto-legge 23/2020
Art. 6 — Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale
Art. 6. (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
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- D.L. 198/12 — Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)autoritativoha disposto (con l'art. 3, comma 9) la modifica dell'art. 6, comma 1.
Sostituisce · 1
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