Decreto-legge 23/2020
Art. 34 — Divieto di cumulo pensioni e redditi
Art. 34. (Divieto di cumulo pensioni e redditi) 1. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo10 febbraio 1996, n. 103 devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.
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Abroga · 1
- D.L. 34/05 — Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' autoritativoha disposto (con l'art. 78, comma 3) l'abrogazione dell'art. 34.
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