Decreto-legge 23/2020
Art. 3 — SACE S.p.A.
Art. 3. (SACE S.p.A.) 1. SACE S.p.A. concorda con Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia. 2. In considerazione del ruolo strategico di SACE S.p.A. per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti: a) CDP S.p.A. concorda preventivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.; per le deliberazioni di nomina degli organi sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze agisce di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; b) CDP S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella di cui alla lettera a); c) SACE S.p.A. non e' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di CDP S.p.A.; d) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti; e) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti; f) SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di attivita', tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 18-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111. 3. Restano fermi i poteri del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei confronti di Simest S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.
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- D.L. 104/08 — Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122)autoritativoha disposto (con l'art. 67, comma 5) la modifica dell'art. 3, comma 2, lettera e).
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