Decreto-legge 18/2020
Art. 45 — (Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)
Art. 45. (Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico) 1. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni gia' in possesso del relativo personale conservano la loro validita' fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilita' ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico. 2. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
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- D.L. 34/05 — Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' autoritativoha disposto (con l'art. 79, comma 1) la modifica dell'art. 45, comma 1.
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