Decreto-legge 18/2020
Art. 43 — Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari
Art. 43. (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari) 1. Allo scopo di sostenere la continuita', in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse gia' programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81. 2.Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e' autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unita' di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro. 3.Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 821.126 per l'anno 2020, 4.926.759 per l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 423.000 per l'anno 2020, euro 2.538.000 per l'anno 2021 e euro 5.075.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 126.
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- D.L. 34/05 — Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' autoritativoha disposto (con l'art. 77, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 43, rubrica; (con l'art. 77, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 43, comma 1.
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