Open·Parlamento
HomeNormeDecreto-legge 18/2020Art. 114
Decreto-legge 18/2020

Art. 114 — Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Citta' metropolitane e Comuni

ELI /it/decreto-legge/2020/03/17/18/art/114parte di Decreto-legge 18/2020
Art. 114. (Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Citta' metropolitane e Comuni) 1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, citta' metropolitane e comuni. Il fondo e' destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e citta' metropolitane. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 70 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.

↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 18/2020 · fonte Normattiva ↗

← Art. 113 Art. 115 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.