Decreto-legge 123/2019
Art. 7 — Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n
Art. 7. Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 1. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «per l'assistenza alla popolazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34, comma 7-bis». 2. All'articolo 34, comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le anticipazioni di cui al presente comma non puo' essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.».
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