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Decreto-legge 34/2019

Art. 13 — Vendita di beni tramite piattaforme digitali

ELI /it/decreto-legge/2019/04/30/34/art/13parte di Decreto-legge 34/2019
Art. 13. Vendita di beni tramite piattaforme digitali 1. Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea e' tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati: a) la denominazione, la residenza o il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica; b) il numero totale delle unita' vendute in Italia; c) a scelta del soggetto passivo, per le unita' vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita. 2. Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019. 3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 e' considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma 1, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta e' stata assolta dal fornitore. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di cui di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, invia i dati relativi a dette operazioni nel mese di luglio 2019, secondo modalita' che saranno determinate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1. 5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fino al 31 dicembre 2020.

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