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Decreto-legge 32/2019

Art. 15 — Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati

ELI /it/decreto-legge/2019/04/18/32/art/15parte di Decreto-legge 32/2019
Art. 15. Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati 1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unita' immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati, puo' essere assegnato un contributo secondo modalita' e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 8, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente come risultante dallo stato di famiglia alla data degli eventi. In ogni caso, per i beni mobili non registrati puo' essere concesso solo un contributo forfettario. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare dall'articolo 50.

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