Decreto-legge 119/2018
Art. 25 — Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale
Art. 25. Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale 1. All'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole «organico superiore a 100 unita' lavorative e» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, puo' essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarieta' sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale gia' dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2.».
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- D.L. 34/04 — Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioautoritativoha disposto (con l'art. 41, comma 1) la modifica dell'art. 25-ter.
- D.L. 34/05 — Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' autoritativoha disposto (con l'art. 103, comma 21) la modifica dell'art. 25-quater, comma 1.
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