Decreto-legge 50/2017
Art. 21 — Contributo per fusioni di comuni
Art. 21. (Contributo per fusioni di comuni) 1. Il contributo straordinario a favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o dalla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e' incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 124/10 — Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (19G00134)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301) ha disposto (con l'art. 57, comma 2-bis) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 21-bis.
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