Decreto-legge 189/2016
Art. 9 — Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati
Art. 9. Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati 1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili, e di beni mobili registrati, puo' essere assegnato un contributo secondo modalita' e criteri, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei Comuni di cui all'articolo 1, come risultante dallo stato di famiglia alla data del 24 agosto 2016, da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. In ogni caso per i beni mobili non registrati puo' essere concesso solo un contributo forfettario.
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