Decreto-legge 133/2014
Art. 11 — (Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto)
Art. 11. (Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto) 1. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche", e la parola: "200" e' sostituita dalla seguente: "50"; b) al comma 2-ter, le parole: "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche" e la parola: "200" e' sostituita dalla seguente: "50". c) dopo il comma 2-quater e' aggiunto il seguente: "2-quinquies. Il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche, cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non puo' superare l'importo di 2 miliardi di euro.".
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