Open·Parlamento
HomeNormeDecreto-legge 90/2014Art. 51
Decreto-legge 90/2014

Art. 51 — Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica

ELI /it/decreto-legge/2014/06/24/90/art/51parte di Decreto-legge 90/2014
Art. 51. (Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica) 1. All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno tre ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.». 2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 90/2014 · fonte Normattiva ↗

← Art. 50 Art. 52 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.