Decreto-legge 69/2013
Art. 70 — Astensione e ricusazione
Art. 70. (Astensione e ricusazione) 1. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando e' stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. 2. Il giudice ausiliario ha altresi' l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella qualita' di avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha svolto attivita' professionale nella qualita' di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori.
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