Decreto-legge 83/2012
Art. 11 — Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico
Art. 11. Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico 1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis. 2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse». 3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo e' soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 63/06 — Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamentautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181), ha disposto (con l'art. 16, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 11, comma 1.
↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 83/2012 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.