Open·Parlamento
HomeNormeDecreto-legge 74/2012Art. 9
Decreto-legge 74/2012

Art. 9 — Differimento di termini per gli enti locali

ELI /it/decreto-legge/2012/06/06/74/art/9parte di Decreto-legge 74/2012
Art. 9. Differimento di termini per gli enti locali 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere disposto il differimento dei termini per: 1) la deliberazione del bilancio di previsione 2012; 2) il conto annuale del personale.

↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 74/2012 · fonte Normattiva ↗

← Art. 8 Art. 10 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.