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Decreto-legge 1/2012

Art. 63 — Attivazione nuovi "contratti di filiera"

ELI /it/decreto-legge/2012/01/24/1/art/63parte di Decreto-legge 1/2012
Art. 63. Attivazione nuovi "contratti di filiera" 1. I rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. per il finanziamento dei contratti di filiera di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, secondo le modalita' stabilite dal decreto interministeriale 22 novembre 2007. 2. ISA S.p.A., su indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzata a mettere a disposizione per finanziamenti agevolati le risorse finanziarie per la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto di cui al comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro annui per un triennio e comunque nel limite delle risorse rivenienti dai rientri di capitale di cui al comma 1, secondo le modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. Restano fermi i versamenti all'entrata di ISA, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

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