Decreto-legge 1/2012
Art. 49 — Utilizzo terre e rocce da scavo
Art. 49. Utilizzo terre e rocce da scavo 1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo e' regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
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