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Decreto-legge 201/2011

Art. 36 — Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari

ELI /it/decreto-legge/2011/12/06/201/art/36parte di Decreto-legge 201/2011
Art. 36. Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari 1. E' vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. 2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

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