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Decreto-legge 138/2011

Art. 17 — Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

ELI /it/decreto-legge/2011/08/13/138/art/17parte di Decreto-legge 138/2011
Art. 17. Disposizioni relative al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro 1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, in numero di settanta, oltre al presidente e al segretario generale, secondo la seguente ripartizione: a) dodici esperti di chiara fama, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e quattro proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Fra essi l'Assemblea nomina un vicepresidente; b) quarantotto rappresentanti di vertice delle categorie produttive, dei quali ventiquattro rappresentanti dei lavoratori dipendenti attivi, sei rappresentanti dei lavoratori autonomi attivi e diciotto rappresentanti delle imprese. Fra essi l'Assemblea nomina due vicepresidenti; c) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali cinque designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. Fra essi l'Assemblea nomina un vicepresidente.". b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, puo' istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non piu' di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.". 2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono abrogati. E' altresi' abrogata, o coerentemente modificata, ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente della Repubblica provvede alla nomina dei nuovi rappresentanti delle categorie produttive di cui alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come sostituito dal precedente comma 1.

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