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Decreto-legge 138/2011

Art. 13 — Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali

ELI /it/decreto-legge/2011/08/13/138/art/13parte di Decreto-legge 138/2011
Art. 13. Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilita'. Riduzione delle spese per i referendum 1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai membri degli organi costituzionali si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennita' di carica superiori a 90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonche' del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non puo' essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. 2. In attesa della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari e della rideterminazione del trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: a) l'indennita' parlamentare e' ridotta del 50 per cento per i parlamentari che svolgano qualsiasi attivita' lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennita' medesima. La riduzione si applica a decorrere dal mese successivo al deposito presso la Camera di appartenenza della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441 dalla quale emerge il superamento del limite di cui al primo periodo; b) le Camere, in conformita' con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalita' piu' adeguate per correlare l'indennita' parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni. 3. La carica di parlamentare e' incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva. Tale incompatibilita' si applica a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi piu' di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.».

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