Decreto-legge 78/2010
Art. 44 — Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero
Art. 44. (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero) 1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o universita' per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. 2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
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- D.L. 34/04 — Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioautoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 3, lettera a)) la modifica dell'art. 44. comma 3; (con l'art. 5, comma 3, lettera b)) l'introduzione dei commi 3-ter e 3-quater all'art. 44; (con l'art. 5, comma 5) l…
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