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Decreto-legge 4/2010

Art. 2 — Organi dell'Agenzia

ELI /it/decreto-legge/2010/02/04/4/art/2parte di Decreto-legge 4/2010
Art. 2. Organi dell'Agenzia 1. Sono organi dell'Agenzia: a) il Direttore; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei revisori. 2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed e' collocato in posizione di fuori ruolo. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. 3. Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed e' composto: a) da un rappresentante del Ministero dell'interno; b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia; d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato. 4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3. 5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, e' nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. 6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

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