Decreto-legge 223/2006
Art. 14 — Integrazione dei poteri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
Art. 14. Integrazione dei poteri dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato 1. Al capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti: "Art. 14-bis (Misure cautelari). - 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorita' puo', d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari. 2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario ed opportuno, possono essere rinnovate. 3. L'Autorita', quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, puo' infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato. "Art. 14-ter (Impegni). - 1. Fino alla decisione di cui all'articolo l5 che accerta la violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 8l o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far cessare l'infrazione. L'Autorita', qualora ritenga tali impegni idonei a far cessare l'infrazione, puo' renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'illecito. 2. L'Autorita' in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma l puo' irrogare un sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato. 3. L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se: a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione; b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti". 2. All'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. L'Autorita', in conformita' all'ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtu' della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere ridotta in misura non superiore alla meta'.".
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