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Decreto-legge 203/2005

Art. 5 — Plusvalenze finanziarie delle societa'

ELI /it/decreto-legge/2005/09/30/203/art/5parte di Decreto-legge 203/2005
Art. 5. Plusvalenze finanziarie delle societa' 1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 64, comma 1, e' sostituito dal seguente: 1. "Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 58, comma 2."; b) all'articolo 87, comma 1, nell'alinea, dopo le parole: "Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti" sono inserite le seguenti: "nella misura del 95 per cento"; nello stesso comma, lettera a), la parola: "dodicesimo" e' sostituita dalla seguente: "diciottesimo"; c) all'articolo 97, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni sono possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d'imposta."; d) all'articolo 101, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Per i beni di cui all'articolo 87, fermi restando i requisiti ivi previsti alle lettere b), c) e d), l'applicazione del comma 1 e' subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente.". 2. All'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la parola: "secondo" e' sostituita dalla seguente: "quarto". 3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le cessioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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