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Decreto-legge 3/2005

Art. 4 — Partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq

ELI /it/decreto-legge/2005/01/19/3/art/4parte di Decreto-legge 3/2005
Art. 4. Partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq 1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 267.805.813. 2. Nell'ambito della missione di cui al comma 1 e nei limiti temporali dallo stesso previsti, il comandante del contingente militare e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a e 250.000, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.000.000. 3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 900.483 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno, nonche' alle attivita' di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.

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