Decreto-legge 3/2005
Art. 21 — Copertura finanziaria
Art. 21. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 16, pari complessivamente a euro 611.269.818 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 21.
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