Decreto-legge 345/1991
Art. 2 — Attivita' informativa
Art. 2. Attivita' informativa 1. Nell'ambito delle attivita' per le informazioni e la sicurezza dello Stato previste dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ferme restando le attribuzioni e la disciplina degli ordinamenti ivi previsti, spetta al SISDE ed al SISMI, rispettivamente per l'area interna e quella esterna, svolgere attivita' informativa e di sicurezza da ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, emana le direttive e determina i criteri di adeguamento dell'attivita' informativa del SISDE e del SISMI alle specifiche finalita' previste dal presente decreto. 2. Salvo quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le informazioni e ogni altro elemento relativi a fatti comunque attinenti a fenomeni di criminalita' organizzata di tipo mafioso, di cui il SISDE ed il SISMI vengano in possesso, devono essere immediatamente comunicati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi del comma settimo dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il controllo sulle attivita' previste dal comma 1 e' esercitato dal Comitato di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, con l'osservanza delle modalita' e procedure ivi indicate.
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