Decreto-legge 397/1988
Art. 6 — Materie prime secondarie
Art. 6. Materie prime secondarie 1. Spettano allo Stato le funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' connesse alla utilizzazione delle materie prime secondarie, nonche' allo stoccaggio, al trasporto ed alla lavorazione delle stesse. Spettano altresi' allo Stato le funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento dei controlli sulle medesime attivita'. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito decreto con il quale sono individuate le materie prime secondarie.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 6.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha confermato (con l'art. 264, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 6.
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