Open·Parlamento
HomeNormeDecreto-legge 397/1988Art. 6
Decreto-legge 397/1988

Art. 6 — Materie prime secondarie

ELI /it/decreto-legge/1988/09/09/397/art/6parte di Decreto-legge 397/1988
Art. 6. Materie prime secondarie 1. Spettano allo Stato le funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' connesse alla utilizzazione delle materie prime secondarie, nonche' allo stoccaggio, al trasporto ed alla lavorazione delle stesse. Spettano altresi' allo Stato le funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento dei controlli sulle medesime attivita'. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito decreto con il quale sono individuate le materie prime secondarie.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 397/1988 · fonte Normattiva ↗

← Art. 5 Art. 7 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.