Decreto-legge 95/1974
Art. 7 — Fino a quando non sara' diversamente stabilito in conformita' alle direttive della Comunita' economica europe…
Art. 7. Fino a quando non sara' diversamente stabilito in conformita' alle direttive della Comunita' economica europea, la ritenuta sugli utili distribuiti dalle societa', prevista dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sara' applicata, ove ne sia fatta richiesta all'atto della riscossione, nella misura del trenta per cento e a titolo di imposta anche sugli utili spettanti alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, nonche' alle societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Per gli utili assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta ai sensi del comma precedente non si fa luogo alle comunicazioni e annotazioni prescritte dagli articoli 5, 7 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni e non si applicano le disposizioni degli articoli 3, primo comma, e 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le disposizioni di questo articolo si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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