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Decreto-legge 95/1974

Art. 5 — Coloro che intendono offrire al pubblico la sottoscrizione o l'acquisto di titoli azionari devono preventivam…

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Art. 5. Coloro che intendono offrire al pubblico la sottoscrizione o l'acquisto di titoli azionari devono preventivamente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione la commissione puo' stabilire i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica nonche' i dati e le notizie che deve contenere. L'omissione della comunicazione alla commissione o l'inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.

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