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Decreto-legge 95/1974

Art. 3 — Chiunque, acquistando o sottoscrivendo azioni anche per interposta persona, pervenga a partecipare in una soc…

ELI /it/decreto-legge/1974/04/08/95/art/3parte di Decreto-legge 95/1974
Art. 3. Chiunque, acquistando o sottoscrivendo azioni anche per interposta persona, pervenga a partecipare in una societa' con azioni quotate in borsa in misura superiore al 3% del capitale di essa, tenendo conto anche delle azioni possedute dal coniuge non separato legalmente e dai figli minori, deve entro quindici giorni darne comunicazione scritta alla societa' stessa e alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. I successivi aumenti della partecipazione devono formare oggetto di comunicazione entro il quindicesimo giorno da quello in cui la misura dell'aumento ha superato la meta' della suddetta percentuale. L'inadempienza agli obblighi di comunicazione e' punita con l'ammenda da L. 100.000 a 10 milioni e comporta la sospensione del diritto di voto relativo alla intera partecipazione dell'inadempiente per il periodo di tre anni a decorrere dalla data della iscrizione nel libro dei soci da cui risulta che i limiti indicati nel precedente comma sono stati superati. Nel caso in cui tra due societa' con azioni quotate in borsa si sia costituita, o direttamente o per il tramite di societa' controllate, una partecipazione reciproca eccedente da entrambi i lati la percentuale indicata nel primo comma, la societa' che non esegua la comunicazione all'altra o la esegua dopo aver ricevuto la comunicazione di questa, ferma restando la disposizione del secondo comma se ne ricorrono i presupposti, non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro diciotto mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione. Se le azioni eccedenti non sono alienate entro tale termine la sospensione del diritto di voto si estende anche alle altre azioni. Ai fini delle percentuali indicate nei precedenti commi si tiene conto anche delle azioni sottoscritte, acquistate o possedute da societa' controllate. Le azioni per le quali a norma di questo articolo non puo' essere esercitato il voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e della validita' delle deliberazioni. Per le partecipazioni eccedenti il limite del 3% gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto le comunicazioni di cui al primo comma devono essere eseguite entro 90 giorni da tale data e in caso di inadempienza, se alla data stessa il superamento del limite risultava gia' dal libro dei soci, la sospensione del diritto di voto di cui al secondo comma decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma la societa' che ha una minore eccedenza percentuale rispetto al limite consentito deve alienare le azioni eccedenti entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in caso di inadempienza e' sospesa dal diritto di voto relativo all'intera partecipazione. Per le plusvalenze delle azioni alienate in ottemperanza alle norme dei precedenti commi e nei termini ivi stabiliti le disposizioni dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applicano anche nei confronti delle imprese e delle societa' indicate nel secondo comma dell'art. 53 dello stesso decreto e delle societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Ai fini di cui al presente decreto sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa', in virtu' delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria; 2) le societa' che sono sotto l'influenza dominante di un'altra societa' in virtu' delle azioni o quote da questa possedute o di particolari rapporti con esse; 3) le societa' controllate da un'altra societa' mediante le azioni o quote possedute da societa' controllate da questa.

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