Decreto-legge 95/1974
Art. 1 — E' istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
Art. 1. E' istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa. La commissione e' composta da un presidente e da 4 membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti della commissione non possono esercitare alcuna attivita' professionale, neppure di consulenza, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. La commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti. La commissione, con propri regolamenti interni, determina le norme per la propria organizzazione, fissa le norme per il proprio funzionamento e stabilisce le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese. Si applicano all'attivita' della commissione le disposizioni degli articoli 10 e 16 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.L. 201/12 — Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti puautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011 n. 300), ha disposto (con l'art. 23, comma 2-bis, lettera a)) la modifica dell'art. 1, …
- D.L. 90/06 — Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 22, commi 14, lettera a) e 16) la modifica dell'art. 1, c…
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214 comma 1, lettera s) l'abrogazione del comma 11 dell'art.1.
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