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Decreto-legge 7/1970

Art. 9 — Il lavoratore che chiede di essere avviato al lavoro agricolo subordinato ai sensi dell'articolo 8 della legg…

ELI /it/decreto-legge/1970/02/03/7/art/9parte di Decreto-legge 7/1970
Art. 9. Il lavoratore che chiede di essere avviato al lavoro agricolo subordinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1961, n. 5, viene iscritto dalla sezione di collocamento in apposita lista. Qualora il lavoratore non abbia esplicato precedente attivita' lavorativa nella qualifica professionale dichiarata o non sia in possesso di idonea documentazione, il dirigente della sezione provvede alla iscrizione in base alla richiesta ricevuta, rimettendo alla commissione locale per la manodopera agricola la definitiva determinazione della qualifica professionale ai fini dell'avviamento al lavoro. In ogni caso il dirigente della sezione, tenuto conto anche dell'eventuale qualifica secondaria dichiarata dal lavoratore, propone a questi l'iscrizione contemporanea nella lista di altro o altri settori produttivi ai soli fini dell'avviamento al lavoro. La lista degli iscritti e' esposta al pubblico presso la sezione ed e' aggiornata alla chiusura dell'ufficio con la indicazione degli avviati. Le sezioni comunicano settimanalmente le eccedenze di manodopera e le offerte di lavoro rimaste insoddisfatte agli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, i quali provvedono con eguale periodicita' a portarle a conoscenza del pubblico su tutto il territorio nazionale. Le comunicazioni al pubblico devono essere effettuate anche a mezzo di affissione presso le sezioni.

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