Decreto-legge 7/1970
Art. 6 — Presso le sezioni di collocamento nella cui circoscrizione risultino residenti almeno cinquanta lavoratori is…
Art. 6. Presso le sezioni di collocamento nella cui circoscrizione risultino residenti almeno cinquanta lavoratori iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e' istituita la commissione locale per la manodopera agricola, composta dal collocatore che la presiede, da cinque rappresentanti dei lavoratori, da due rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, designati, su richiesta del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria. Nel caso che il numero dei lavoratori residenti iscritti negli elenchi sia superiore a cinquecento il numero dai rappresentanti dei lavoratori e' elevato a sette e quello dei rappresentanti dei datori di lavoro a tre. Qualora il numero dei lavoratori iscritti negli elenchi sia inferiore a cinquanta, i compiti spettanti alla commissione locale sono svolti dalla commissione istituita presso altra sezione della provincia, scelta tra le piu' vicine o piu' agevolmente raggiungibili con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, previo parere della commissione provinciale per la manodopera agricola. Il numero degli iscritti negli elenchi ai fini previsti dai commi precedenti e' riferito al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello della scadenza della commissione. Nella prima applicazione del presente decreto, il numero degli iscritti e' riferito al giorno di entrata in vigore del decreto stesso. Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nell'effettuare le richieste di cui al primo comma, tiene conto del grado di rappresentativita' delle organizzazioni e provvede con la procedura prevista dal quarto comma dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 264. La commissione e' nominata con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dura in carica tre anni. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parita' prevale il voto del presidente. La commissione nella prima riunione elegge il vice presidente e il segretario nel proprio seno. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di almeno la meta' dei rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro. In questo caso il presidente e' tenuto ad effettuare la convocazione entro quarantotto ore dalla richiesta; in mancanza vi provvede il vice presidente. Alla scadenza del triennio, un terzo dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali non puo' essere confermato nell'incarico.
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Abroga · 1
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Modifica · 1
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