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Decreto-legge 7/1970

Art. 3 — La commissione regionale per la manodopera agricola ha il compito:

ELI /it/decreto-legge/1970/02/03/7/art/3parte di Decreto-legge 7/1970
Art. 3. La commissione regionale per la manodopera agricola ha il compito: 1) di formulare annualmente la previsione del fabbisogno regionale di manodopera agricola, nonche' le conseguenti proposte in materia di formazione professionale e di mobilita' geografica dei lavoratori; 2) di impartire, in conformita' alla legge e alle norme regolamentari, le disposizioni che si rendano necessarie in materia di avviamento e di accertamento dei lavoratori agricoli, per effetto delle particolari condizioni dell'agricoltura nella regione; 3) di impartire direttive ai fini della compensazione territoriale della manodopera agricola nell'ambito regionale, in relazione ai fabbisogni previsti od accertati nelle singole localita'; 4) di riferire periodicamente al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla attuazione delle norme legislative e regolamentari nonche' delle singole direttive in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, da parte delle sezioni di collocamento di cui al n. 2 dell'art. 11 della legge 22 luglio 1961, n. 628, operanti nella regione; 5) di formulare proposte alla commissione centrale, di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nelle materie di competenza; 6) di esprimere parere su questioni poste dagli uffici del lavoro e della massima occupazione e dagli ispettorati del lavoro. Ai fini del coordinamento con la programmazione economica regionale, il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e' componente del Comitato regionale per la programmazione economica.

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