Open·Parlamento
HomeNormeDecreto-legge 7/1970Art. 22
Decreto-legge 7/1970

Art. 22 — Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di …

ELI /it/decreto-legge/1970/02/03/7/art/22parte di Decreto-legge 7/1970
Art. 22. Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato puo' proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. Nelle controversie in sede giurisdizionale, il lavoratore esente dall'imposta complementare ha diritto all'ammissione al gratuito patrocinio quando ricorrano le altre condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Gli atti, documenti e provvedimenti relativi alle controversie in sede amministrativa e giurisdizionale in dipendenza del presente decreto beneficiano delle esenzioni fiscali previste dalla legge 2 aprile 1958, n. 319.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1
Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 7/1970 · fonte Normattiva ↗

← Art. 21 Art. 23 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.