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Decreto-legge 7/1970

Art. 17 — Contro l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti della agricolt…

ELI /it/decreto-legge/1970/02/03/7/art/17parte di Decreto-legge 7/1970
Art. 17. Contro l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti della agricoltura ovvero contro la cancellazione dagli elenchi stessi e contro l'assegnazione di un numero di giornate di lavoro superiore o inferiore a quelle effettivamente prestate, gli interessati possono ricorrere alla commissione provinciale per la manodopera agricola. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco. Gli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati notificano ai lavoratori interessati la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi nominativi. In tali casi il termine per proporre il ricorso e' di trenta giorni dalla notifica da effettuarsi a mezzo del messo comunale o del servizio postale. La commissione provinciale per la manodopera agricola, sentito il ricorrente a sua richiesta ed esperite le necessarie indagini, decide entro 180 giorni dalla ricezione del ricorso. Qualora la commissione provinciale per la manodopera agricola non si pronunci nel termine di cui al precedente comma, il ricorso si intende accolto. Avverso le decisioni di cui al terzo comma e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, e successive modificazioni. Restano ferme le norme di cui al comma quarto dell'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

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